Manutenzione della caldaia: ecco cosa devi sapere.

L’importanza del controllo e manutenzione caldaia a volte viene sottovalutato, oltre ad aumentare i rischi e gli incidenti legati allo stato di malfunzionamento dell’impianto, al mancato risparmio sui consumi, non controllare periodicamente la caldaia può portare a multe salate che possono variare da comune a comune.

Far controllare la caldaia da un’esperto è un obbligo di legge, obbligo disciplinato dalla normativa D.lgs. 192/2005 e in particolare dal D.P.R. 74/2013, che stabilisce i criteri generali di manutenzione e controllo degli impianti termici.

QUALI SONO I CONTROLLI CHE VENGONO EFFETTUATI?

CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il controllo di efficienza energetica, chiamato anche controllo fumi, è obbligatorio sugli impianti termici che vanno dai 10 KW ai 100 KW di potenza (la maggior parte delle caldaie), e deve essere effettuato:

  • all’installazione e messa in esercizio della caldaia;
  • in caso di sostituzione del generatore di calore;
  • nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici;
  • ogni 2 anni– per impianti termici alimentati a combustibile liquido o solido;
  • 4 anni– per impianti alimentati a gas, metano o GPL.

A fine controllo il tecnico specializzato e autorizzato può rilasciare il bollino blu che permette di accertare che l’impianto sia sicuro e rispetti le normative in relazione a:

  • efficienza energetica;
  • sicurezza;
  • inquinamento.
MANUTENZIONE DELLA CALDAIA

La manutenzione della caldaia rientra nei controlli ordinari per la sicurezza e per verificare il funzionamento. Non vi è più l’obbligatorietà annuale, ma si fa riferimento all’installatore che attraverso la documentazione tecnica dell’impianto accerterà quali controlli andranno fatti e con quale frequenza.

CHI E’ IL RESPONSABILE DEI CONTROLLI SULLA CALDAIA?

L’obbligo di eseguire la manutenzione spetta al proprietario dell’abitazione o all’inquilino; nel caso di impianto centralizzato in condominio, invece, l’obbligo sarà sull’amministratore del condominio, l’allegato A al d.lgs. 192/02 definisce il responsabile dell’impianto termico come “occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche”.

Il responsabile dell’impianto termico è quindi:

  • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

MANUTENZIONE DELLA CALDAIA E CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Affidarsi a un tecnico specializzato e autorizzato è l’unico modo per essere sicuri che l’efficienza dell’impianto sia ottimizzata e tutte le norme di legge rispettate.

Se hai bisogno di mantenere e controllare la tua caldaia contattaci, saremo lieti di aiutarti.