Novita’ ecobonus 110%
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha introdotto un potenziamento delle detrazioni ecobonus.
Il decreto incrementa al 110% la detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di riqualificazione energetica, ad esempio:
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione spetta per un importo di spese non superiore ad 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore sugli edifici unifamiliari (ad es. villette). La detrazione spetta su un importo di spese non superiore a 30.000 Euro e comprende le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Attenzione!
Per poter accedere all’ecobonus 110% è necessario che gli interventi di efficientamento energetico assicurano nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).
I contribuenti che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, possono accedere ad una detrazione delle spese sostenute dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires), il cosiddetto Ecobonus.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2019 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n.160) che proroga per tutto il 2020 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
ECOBONUS 65%, 50%
Confermata la detrazione Irpef per l’efficienza energetica nella misura del 65% o 50% e confermate le modalità applicative precedentemente in vigore, con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
Se le caldaie a condensazione, oltre ad essere almeno in classe A, vengono abbinate a sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è possibile continuare a usufruire della detrazione più elevata del 65%.
Attenzione!
Rimane l’obbligatorietà di installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica come previsto dal Decreto 19/02/2007 (art.9 lettera b) in attuazione della Legge 296/2006.